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Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 166 pagine

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e. per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire

obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della

protezione del paesaggio giusta l’articolo 18 capoverso 3 10 anni

Art. 39 cpv. 1 lett. e, nonché cpv. 1bis

1I contributi devono essere restituiti:

e. in caso di alienazione con utile di un’azienda o di una parte di azienda sostenuta con un provvedimento individuale;

1bisIn caso di alienazione con utile giusta il capoverso 1 lettera e, l’utile equivale alla differenza tra il prezzo d’alienazione e il valore d’imputazione, dedotti compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. L’UFAG stabilisce i valori d’imputazione.

Art. 40 cpv. 2

Abrogato

Art. 42 cpv. 1 lett. e, nonché cpv. 2

1Si può rinunciare alla menzione nel registro fondiario:

e. in caso di provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici giusta l’articolo 18 capoverso 3.

2Nei casi menzionati nel capoverso 1 lettere a–c nonché e, al posto della menzione nel registro fondiario subentra una dichiarazione del proprietario dell’opera, con la quale questi si impegna al rispetto del divieto di modificare la destinazione, dell’obbligo di gestione e di manutenzione, dell’obbligo di restituzione e di altri eventuali condizioni e oneri.

Art. 44 cpv. 1 lett. f

1I proprietari che gestiscono personalmente l’azienda possono ricevere crediti di investimento per:

f. provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del paesaggio.

Art. 45a cpv. 3

Abrogato

Art. 46 Importo dei crediti di investimento per provvedimenti edilizi

1I crediti di investimento per provvedimenti edilizi ai sensi dell’articolo 44 sono fissati come segue: