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Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 166 pagine

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2I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usuale, tranne le particelle utilizzate nell’agricoltura.

Art. 6 cpv. 3

3I debiti gravati da interessi a carico dell’azienda prima della conversione devono essere superiori al 50 per cento del valore di reddito. Non devono tuttavia superare di 2,5 volte il valore di reddito.

Art. 9 cpv. 3 e 4

3Per le domande che non superano l’importo limite di cui all’articolo 10 capoverso 2, contemporaneamente alla notifica della decisione al richiedente il Cantone trasmette all’UFAG i dati pertinenti in formato elettronico tramite eMapis. La decisione cantonale non deve essere notificata all’UFAG.

4Per le domande che superano l’importo limite, il Cantone sottopone la sua decisione all’UFAG. Trasmette i dati pertinenti in formato elettronico tramite eMapis. Notifica la decisione al richiedente dopo che l’UFAG l’ha approvata.

Art. 10 cpv. 1

1Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno della trasmissione in formato elettronico degli atti completi all’UFAG.

Art. 12 cpv. 2

2Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di assegnazione del credito, la costituzione di un’ipoteca o di una cartella ipotecaria registrale. Tale decisione vale come prova per l’Ufficio del registro fondiario ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca o della cartella ipotecaria registrale nel registro fondiario.

Art. 15 Alienazione con utile

1Se l’azienda o parte di essa è alienata con utile, deve essere restituita la quota del mutuo non ancora rimborsata.

2L’utile equivale alla differenza tra il prezzo d’alienazione e il valore d’imputazione, dedotti compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. L’UFAG stabilisce i valori d’imputazione.

Art. 18a Alta vigilanza

1L’UFAG esercita l’alta vigilanza. Può eseguire controlli sul posto.

2Se nell’ambito dell’alta vigilanza l’UFAG constata violazioni di prescrizioni giuridiche, mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale indebitamente concessi o altri motivi di revoca, può ordinare al Cantone la restituzione dell’importo indebitamente concesso.