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Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 166 pagine

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Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati RU 2020

c. quelli che lo elaborano.

Art. 17 cpv. 2 lett. e,. 4

2Il capoverso 1 è applicabile segnatamente:

e. abrogata

4È vietato qualsiasi riferimento all’incorporazione di un prodotto che benefici di una denominazione protetta come ingrediente o componente di un prodotto trasformato:

a. se il prodotto trasformato contiene altri ingredienti o componenti comparabili a quelli che beneficiano della denominazione protetta;

b. se l’ingrediente o la componente non attribuisce al prodotto trasformato una caratteristica sostanziale;

c. se l’applicazione grafica di una menzione in virtù dell’articolo 16a induce a pensare erroneamente che sia il prodotto trasformato, e non il suo ingrediente o la sua componente, a beneficiare della

denominazione protetta.

Art. 18 cpv. 1bis

1bisIl nome o il numero di codice dell’organismo di certificazione deve essere indicato sull’etichetta o sull’imballaggio del prodotto che beneficia di una DOP o di un’IGP.

Art. 19 Esigenze e oneri posti agli organismi di certificazione

1Gli organismi di certificazione, su richiesta, devono essere autorizzati dall’UFAG a esercitare la loro attività conformemente alla presente ordinanza. Per ottenere l’autorizzazione devono:

a. essere accreditati per la loro attività conformemente all'ordinanza 2

del 17 giugno 1996 sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD). Per ogni denominazione per la quale svolgono i controlli, gli organismi di certificazione devono disporre dell'estensione del settore di accreditamento al relativo prodotto;

b. disporre di una struttura organizzativa e di una procedura di certificazione e di controllo in cui sono segnatamente fissati i criteri che le aziende sottoposte al controllo di un organismo di certificazione sono tenute a osservare come oneri nonché di un piano di provvedimenti adeguati applicabili in caso di irregolarità;

c. offrire garanzie di obiettività e imparzialità adeguate e disporre di personale qualificato nonché delle risorse necessarie per assolvere i loro compiti;

2 RS 946.512