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Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 166 pagine
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Ordinanza concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 maggio 20111 sulle designazioni «montagna» e «alpe» è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2
2Può essere impiegata per latte e latticini nonché per carne e prodotti carnei soltanto se sono adempiute le esigenze per l’impiego delle designazioni «montagna» o «alpe».
Art. 8 cpv. 3 lett. e
3La designazione «montagna» o «alpe» può essere impiegata anche se le seguenti fasi di trasformazione avvengono al di fuori della regione di cui al capoverso 1 o 2:
e. per il miele: la smielatura e la trasformazione in miele pronto al consumo.
Art. 10 cpv. 1bis
1bisLe derrate alimentari con ingredienti di origine agricola per i quali è impiegata la designazione «montagna» o «alpe» conformemente all’articolo 8a devono essere certificate a livello della trasformazione.
Art. 12 Controllo
1 RS 910.19
2020–......