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Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 166 pagine
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Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati RU 2019
d. disporre di una procedura e di modelli scritti che utilizzano per i compiti seguenti:
1. elaborazione di una strategia basata sulla valutazione dei rischi per il controllo delle aziende,
2. scambio di informazioni con altri organismi di certificazione o con terzi incaricati da questi ultimi e con le autorità esecutive,
3. applicazione e monitoraggio delle misure adottate in virtù dell'articolo 21a capoverso 5 nel caso di irregolarità,
4. rispetto delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati.
2Gli organismi di certificazione devono inoltre adempiere le esigenze stabilite dal DEFR in virtù dell'articolo 18 capoverso 2.
3L'UFAG può sospendere o revocare l’autorizzazione di un organismo di certificazione se questo non soddisfa le esigenze e gli oneri. Informa immediatamente della sua decisione il Servizio d'accreditamento svizzero (SAS).
Art. 21a cpv. 4
4Abrogato
Art. 23a Disposizione transitoria della modifica del ……
1Gli organismi di certificazione svizzeri che, prima dell’entrata in vigore della modifica del …, esercitavano già attività nel quadro della presente ordinanza e che sono accreditati conformemente all’articolo 19 capoverso 1 lettera a, sono
considerati organismi di certificazione autorizzati conformemente all’articolo 19 capoverso 1.
2L’articolo 5 capoverso 3 della presente ordinanza non si applica alle denominazioni già registrate prima dell’entrata in vigore della modifica del …
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr