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Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 166 pagine
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all’articolo 10 dello stesso Regolamento, possono attestare che i prodotti importati soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22 lettera a.
2L’UFAG può, su domanda, riconoscere includendoli in un elenco altri enti di certificazione e autorità di controllo che non figurano nell'elenco di cui al capoverso 1 né in quello di cui all'articolo 23, se gli enti di certificazione e le autorità di controllo provano che i prodotti interessati soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22.
3Le domande di inclusione nell’elenco vanno inoltrate all'UFAG. La documentazione contiene tutte le informazioni necessarie per verificare se gli enti di certificazione e le autorità di controllo soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22.
4Per ogni ente di certificazione e autorità di controllo di cui al capoverso 2 l’UFAG indica nell'elenco i rispettivi Paesi, i numeri di codice, le categorie di prodotti, le deroghe ed eventualmente la durata di validità.
Art. 24 cpv. 5 e 6
5Il DEFR disciplina i certificati di controllo e i certificati di controllo parziali in Traces nonché le procedure.
6L’UFAG può semplificare o sopprimere l'obbligo del certificato di controllo per importazioni provenienti da Paesi di cui all'articolo 23 o certificate da enti di cui all'articolo 23a capoverso 2.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione,
Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr