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Consultazione 2020/44: Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2): disposizioni speciali per aziende di costruzione e di manutenzione che effettuano lavori su strade nazionali · 2 pagine

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Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

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Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 48a Aziende di costruzione e di manutenzione che effettuano lavori su

strade nazionali

1Alle aziende di costruzione e di manutenzione e ai lavoratori occupati in tali aziende nei lavori di esercizio, di manutenzione, di sistemazione e di rinnovo su strade nazionali secondo gli articoli 2–4 della legge federale dell’8 marzo 19602 sulle strade nazionali si applica l’articolo 4 capoverso 1 per tutta la notte, sempreché il lavoro notturno sia necessario per motivi di sicurezza tecnica per lavori a gallerie e ponti, in particolare se occorre chiudere al traffico una corsia.

2L’azienda deve notificare per iscritto all’autorità cantonale d’esecuzione competente l’impiego di lavoratori durante la notte almeno 14 giorni prima dell’inizio dei lavori.

II

L’ordinanza 1 del 10 maggio 20003 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

1 RS 822.112

2 RS 725.11

3 RS 822.111 2020–......