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Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 2 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG

Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi)

DISEGNO

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,

decreta:

I

Il titolo ventesimoquarto del Codice civile2 è modificato come segue:

Art. 926 cpv. 2 e 3

2 Se la cosa gli è tolta violentemente o clandestinamente egli può riprenderne il possesso immediatamente dopo essere venuto a conoscenza dell’usurpazione con la diligenza ragionevolmente esigibile, se si tratta di un immobile espellendone l’usurpatore o, se si tratta di una cosa mobile, togliendola all’usurpatore colto sul fatto o immediatamente inseguito.

3 Egli deve astenersi da ogni via di fatto non giustificata dalle circostanze; le autorità competenti gli garantiscono tempestivamente l’intervento richiesto dalle circostanze.

II

Il Codice di procedura civile3 è modificato come segue:

Art. 248 lett. c

La procedura sommaria è applicabile:

c. per i divieti giudiziali e le ordinanze giudiziali;

...

1 FF ...

2 RS 210

3 RS 272