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Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 2 pagine

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Codice civile e codice di procedura civile RU …

Titolo prima dell’art. 258

Capitolo 4: Divieto giudiziale e ordinanza giudiziale

Sezione 1: Divieto giudiziale

Titolo prima dell’art. 260a

Sezione 2: Ordinanza giudiziale

Art. 260a Principio

1 Il possessore di un fondo turbato nel suo possesso o spogliatone da un atto di usurpazione, può chiedere al giudice di ordinare nei confronti di ignoti la cessazione della turbativa o la restituzione.

2 Il richiedente deve documentare il suo possesso e rendere verosimile l’illiceità della turbativa o dello spoglio.

3 Il giudice decide senza indugio e prende le necessarie misure d’esecuzione.

Art. 260b Pubblicazione e opposizione

Il termine per interporre opposizione è di dieci giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza e dall’apposizione sul fondo; per il resto si applicano per analogia gli articoli 259 e 260.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

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