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Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 2 pagine
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Codice civile e codice di procedura civile RU …
Titolo prima dell’art. 258
Capitolo 4: Divieto giudiziale e ordinanza giudiziale
Sezione 1: Divieto giudiziale
Titolo prima dell’art. 260a
Sezione 2: Ordinanza giudiziale
Art. 260a Principio
1 Il possessore di un fondo turbato nel suo possesso o spogliatone da un atto di usurpazione, può chiedere al giudice di ordinare nei confronti di ignoti la cessazione della turbativa o la restituzione.
2 Il richiedente deve documentare il suo possesso e rendere verosimile l’illiceità della turbativa o dello spoglio.
3 Il giudice decide senza indugio e prende le necessarie misure d’esecuzione.
Art. 260b Pubblicazione e opposizione
Il termine per interporre opposizione è di dieci giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza e dall’apposizione sul fondo; per il resto si applicano per analogia gli articoli 259 e 260.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
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