Progetto
Consultazione 2020/52: Modifica dell'ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal) · 3 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
[QR Code] [Signature]
Ordinanza concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (Ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, OVAMal)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 18 novembre 20151 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 26 Riduzione volontaria delle riserve
1L’assicuratore può ridurre le sue riserve se le riserve disponibili alla fine dell’anno civile successivo, stimate secondo l’articolo 12 capoverso 3, rimangono superiori al 100 per cento dell’ammontare minimo di cui all’articolo 11 capoverso 1.
2La riduzione avviene nell’arco di uno o più anni. L’assicuratore elabora un apposito piano di riduzione. L’autorità di vigilanza verifica ogni anno se le premesse per la riduzione sussistono ancora.
3Il piano di riduzione deve prevedere che l’assicuratore fissi i premi riducendo al massimo i suoi margini di calcolo; il rapporto tra i premi e i costi attesi deve essere uniforme in tutto il raggio di attività territoriale dell’assicuratore.
4Quando l’attuazione della misura prevista al capoverso 3 non permette di rispettare l’articolo 16 capoverso 4 LVAMal, l’assicuratore può versare una compensazione agli assicurati. L’importo fissato per la riduzione delle riserve è ripartito tra gli assicurati nel raggio d’attività territoriale dell’assicuratore in base a una chiave di ripartizione adeguata, definita da quest’ultimo.
5L’assicuratore deduce l’importo di compensazione dal premio approvato dall’autorità di vigilanza e lo segnala separatamente nella fattura.
RS ..........
1 RS 832.121
2019–......