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Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 2 pagine

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Ordinanza sulle prestazioni RU Art. 16, cpv. 1

1 Le levatrici autorizzate ai sensi dell’art. 45 OAMal e le organizzazioni di levatrici autorizzate ai sensi dell’art. 45a OAMal possono effettuare a carico dell’assicurazione le prestazioni seguenti:

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

[Data] Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset