Avamprogetto O sul registro Var 1

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 17 pagine

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Ordinanza sul registro dei fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sul registro dei fornitori di prestazioni AOMS)

(Variante 1: tenuta del registro da parte di terzi)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 40a, 40c capoverso 2, 40e capoverso 2 e 96 della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie (LAMal),

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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina la gestione, il contenuto e l’utilizzazione del registro dei fornitori di prestazioni autorizzati ai sensi dell’articolo 36 LAMal (registro dei fornitori di prestazioni).

2 Il registro dei fornitori di prestazioni contiene dati relativi ai fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a–g, m e n LAMal.

Art. 2 Affidamento della tenuta del registro al servizio incaricato di tenere

il registro

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) affida la tenuta del registro sui fornitori di prestazioni a terzi (servizio incaricato di tenere il registro).

Art. 3 Vigilanza sul servizio incaricato di tenere il registro

1 Nell’ambito della tenuta del registro, all’UFSP compete la vigilanza sul servizio incaricato di tenere il registro.

2 L’UFSP verifica in particolare il rispetto delle disposizioni della Confederazione sulla protezione dei dati.

1 RS 832.10