Avamprogetto O sui limiti massimi

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 4 pagine

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Ordinanza sulla definizione di limiti massimi per il numero di medici nel settore ambulatoriale (…)

Revisione del [data]

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 55a capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 19941

sull’assicurazione malattie (LAMal),

ordina:

Art. 1 Principio

1La definizione dei numeri massimi secondo l’articolo 55a LAMal si basa sul calcolo di un tasso di approvvigionamento regionale.

2Il tasso di approvvigionamento regionale descrive il rapporto tra:

a. il volume di prestazioni osservato, risultante dall’offerta di medici disponibili e dalle prestazioni da loro fornite; e

b. l’offerta necessaria per un approvvigionamento conforme al bisogno e all’economicità.

3Esso può essere aggiustato mediante un fattore di ponderazione.

Art. 2 Calcolo dell’offerta di medici da parte dei Cantoni

1I Cantoni calcolano l’offerta di medici disponibili secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera a sulla base delle ore di lavoro effettuate dai medici espressi in equivalenti a tempo pieno.

2L’identificazione di un medico avviene sulla base del numero di identificazione (Global Location Number, GLN).

3Per il calcolo degli equivalenti a tempo pieno si mette in relazione il tempo di lavoro del medico con il tempo di lavoro che presta in media un medico attivo a tempo pieno.

1 RS 832.10

2021–......