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Consultazione 2020/73: Ordinanza sull'importazione dall'Indonesia all'aliquota preferenziale di olio di palma prodotto in maniera sostenibile · 3 pagine
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Ordinanza sull’importazione dall’Indonesia all’aliquota preferenziale di olio di palma prodotto in maniera sostenibile
del … Avamprogetto, dicembre 2020
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 3 della legge federale del 25 luglio 19821 sulle misure economiche esterne; visto l’articolo 130 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane e in adempimento dell’Accordo di partenariato economico globale del 16 dicembre 20183 tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia (CEPA),
ordina:
Art. 1 Importazione di olio di palma e di olio di palmisti all’aliquota
preferenziale
Chi intende importare dall’Indonesia olio di palma e sue frazioni di cui alla voce tariffaria 1511 (olio di palma) oppure olio di palmisti e sue frazioni di cui alla voce tariffaria 1513 (olio di palmisti) a una delle aliquote di dazio fissate nell’allegato 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sul libero scambio 2 (aliquota di dazio preferenziale) deve comprovare che la merce è stata prodotta in conformità con gli obiettivi di sostenibilità di cui all’articolo 8.10 CEPA (prova di sostenibilità).
Art. 2 Prova di sostenibilità: forma, termine e validità
1La prova di sostenibilità deve essere fornita con uno dei certificati della catena di approvvigionamento di cui all’articolo 3.
2La prova di sostenibilità deve essere approvata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) prima che venga importato per la prima volta olio di palma o olio di palmisti all’aliquota preferenziale.
3La prova di sostenibilità è considerata fornita per tutte le importazioni di merci per le quali il certificato della catena di approvvigionamento è stato rilasciato.
1 RS 946.201
2 RS 631.0
3RS 0…..
4 RS 632.319
2020–......