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Consultazione 2020/73: Ordinanza sull'importazione dall'Indonesia all'aliquota preferenziale di olio di palma prodotto in maniera sostenibile · 3 pagine
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6L’approvazione resta valida fintantoché è valido il certificato della catena di approvvigionamento.
Art. 5 Dichiarazione doganale
1Chi intende importare olio di palma oppure olio di palmisti dall’Indonesia all’aliquota preferenziale deve indicare nella dichiarazione doganale il numero identificativo assegnatogli.
2Con la dichiarazione doganale gli importatori confermano che la merce importata è certificata in base a uno dei sistemi di certificazione di cui all’articolo 3.
Art. 6 Verifica dei sistemi di certificazione
1In collaborazione con l’Ufficio ffederale dell’ambiente (UFAM), la SECO verifica periodicamente i sistemi di certificazione di cui all’articolo 3 per verificare se le seguenti condizioni continuano a essere soddisfatte:
a. i sistemi di certificazione sono idonei a certificare il rispetto degli obiettivi di sostenibilità di cui all’articolo 8.10 CEPA;
b. le organizztazioni responsabili garantiscono l’attuazione efficace dei sistemi di certificazione;
c. i processi interni concernenti le revisioni e i ricorsi sono svolti in modo trasparente e comprensibile;
d. i sistemi di certificazione sono verificati da un organismo indipendente;
e. la tracciabilità dell’olio di palma e dell’olio di palmisti è garantita.
2In sede di verifica, la SECO può tenere conto delle segnalazioni di terzi, in particolare della società civile, e coinvolgere esperti.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il …
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr