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Consultazione 2020/8: Iv.pa. Obbligo di collaborare dei richiedenti l'asilo e possibilità di controllare i loro cellulari · 3 pagine

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Legge sull’asilo LAsi

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del …1 e visto il parere del Consiglio federale del …,2

decreta:

I

La legge del 26 giugno 19983 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 lett. g e 4

1Il richiedente l’asilo è tenuto a collaborare all’accertamento dei fatti. Deve in particolare:

g. consegnare supporti elettronici di dati alla SEM qualora non sia possibile accertare la sua identità, nazionalità o il suo itinerario di viaggio in virtù di un documento di identità oppure in altro modo con un onere ragionevole; il trattamento dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati è retto dall’articolo 8a.

4Abrogato

Art. 8a Trattamento di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati

1Per accertare l’identità, la nazionalità e l’itinerario di viaggio nel quadro della procedura d’asilo, la SEM può trattare i dati personali del richiedente l’asilo interessato, compresi i dati personali degni di particolare protezione conformemente all’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati ottenuti grazie a supporti elettronici di dati.

2Sono supporti elettronici di dati nello specifico:

1FF ...

2FF ...

3 RS 142.31

4 RS 235.1

2020–......