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Consultazione 2020/8: Iv.pa. Obbligo di collaborare dei richiedenti l'asilo e possibilità di controllare i loro cellulari · 3 pagine
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Asilo. L RU ...
a. i telefoni cellulari, i telefoni e orologi intelligenti, le carte SIM;
b. i computer, i computer portatili, i tablet;
c. i dispositivi di memorizzazione quali chiavette USB, schede di memoria SD, DVD e CD-ROM.
3Fino alla valutazione, i dati personali possono essere salvati temporaneamente su un server sicuro del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).
4La valutazione è effettuata in linea di massima durante la fase preparatoria (art. 26) da collaboratori della SEM in presenza del richiedente l’asilo, tranne se questi rinuncia a o si rifiuta di presenziare. La valutazione è messa a verbale. È effettuata fondandosi sui dati di cui al capoverso 3 salvati temporaneamente sul server e, se necessario, sull’esame del supporto elettronico di dati.
5Dopo la valutazione i dati personali vengono cancellati. Tutti i dati personali sono cancellati automaticamente al massimo un anno dopo la registrazione. Il Consiglio federale stabilisce quali dei dati di cui al capoverso 1 vengono rilevati e disciplina l’accesso nonché i dettagli della valutazione dei dati personali.
6Tutti i dati personali valutati sono inseriti nel dossier sull’asilo. Il richiedente l’asilo può esprimersi in merito alla valutazione.
Art. 47 Obbligo di collaborazione nel quadro della procedura di allontanamento e
luogo di soggiorno sconosciuto
1In caso di decisione esecutiva d’allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all’ottenimento di documenti di viaggio validi.
2Se l’identità dell’interessato non è stabilita e se non è possibile, con un onere ragionevole, acquisire in altro modo documenti di viaggio validi, dopo il passaggio in giudicato la SEM può obbligare l’interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati.
3La valutazione dei dati personali e la procedura sono rette per analogia dall’articolo 8a. I dati personali necessari all’esecuzione dell’allontanamento possono essere inoltrati alle autorità del Cantone competente per l’allontanamento.
4Se il richiedente allontanato si sottrae all’esecuzione dell’allontanamento dissimulando il luogo di soggiorno, il Cantone o la SEM possono ordinarne l’iscrizione nel sistema di ricerca della polizia.
Art. 96 cpv. 1
1Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l’asilo o una persona da proteggere e ai loro congiunti, compresi dati degni di particolare protezione o profili della personalità conformemente all’articolo 3 lettere c e d LPD5.
5 RS 235.1
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