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Consultazione 2021/114: Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 3 pagine

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Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto il capo sesto del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni (CO)1,

ordina:

Art. 1 Oggetto

(art. 964a–964c CO)

1La presente ordinanza disciplina la relazione presentata dalle imprese secondo l’articolo 964a CO sulle questioni climatiche, che fanno parte delle questioni ambientali, rientranti negli aspetti extrafinanziari di cui all’articolo 964b CO.

2Le questioni climatiche comprendono l’impatto del clima sulle imprese così come l’impatto dell’attività delle imprese sul clima.

Art. 2 Adempimento dell’obbligo di riferire sulle questioni climatiche

(art. 964b cpv. 1 CO)

1Se un’impresa presenta una relazione sulle questioni climatiche conformemente all’articolo 3, si presume che abbia adempiuto l’obbligo di riferire sulle questioni ambientali secondo l’articolo 964b capoverso 1 CO nell’ambito delle questioni climatiche.

2Chi non presenta una relazione sulle questioni climatiche conformemente all’articolo 3 deve dimostrare di adempiere in altro modo l’obbligo di riferire sulle questioni ambientali secondo l’articolo 964b capoverso 1 CO nell’ambito delle questioni climatiche, oppure spiegare in modo chiaro e motivato in che misura non applica alcuna politica nell’ambito delle questioni climatiche.

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1RS 220

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