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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

Appendice alla modifica della OFoP (n. II)

Allegato 7 (art. 44 cpv. 2, 148o)

Cuscinetto anticiclico

1. Le banche sono obbligate a detenere un cuscinetto anticiclico sotto forma di

fondi propri di base di qualità primaria per le posizioni di credito garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare per immobili

d’abitazione in Svizzera secondo l’articolo 72.

2. Il cuscinetto è pari al 2,5 per cento delle posizioni di credito di cui al

numero 1 ponderate in funzione del rischio. Per le banche che applicano l’IRB per determinare i fondi propri minimi per i rischi di credito, le

posizioni di credito ponderate in funzione del rischio corrispondono alle posizioni di credito ponderate secondo l’IRB, ma almeno al 72,5 per cento delle posizioni di credito ponderate secondo l’AS-BRI.