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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza sui fondi propri del 1° giugno 20121 è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2
2Coprono i rischi di credito, i rischi di mercato e i rischi operativi con fondi propri.
Art. 2 cpv. 1 lett. c e cpv. 2
1La presente ordinanza disciplina:
c. la ripartizione dei rischi, segnatamente i limiti superiori per i grandi rischi e il trattamento di posizioni interne al gruppo;
2Abrogato
Art. 4 cpv. 1 lett. dbis, f–h nonché cpv. 2
Nella presente ordinanza s’intende per:
dbis. strumenti partecipativi: strumenti finanziari che, indipendentemente dal diritto di voto, presentano un legame giuridico o economico diretto o indiretto con il patrimonio o i proventi di una società, compresi i titoli di partecipazione;
f. approccio basato sulla deduzione corrispondente: la procedura designata con la denominazione «corresponding deduction approach» ai numeri 30.21,
1 RS 952.03
2022–......