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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza sui fondi propri del 1° giugno 20121 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

2Coprono i rischi di credito, i rischi di mercato e i rischi operativi con fondi propri.

Art. 2 cpv. 1 lett. c e cpv. 2

1La presente ordinanza disciplina:

c. la ripartizione dei rischi, segnatamente i limiti superiori per i grandi rischi e il trattamento di posizioni interne al gruppo;

2Abrogato

Art. 4 cpv. 1 lett. dbis, f–h nonché cpv. 2

Nella presente ordinanza s’intende per:

dbis. strumenti partecipativi: strumenti finanziari che, indipendentemente dal diritto di voto, presentano un legame giuridico o economico diretto o indiretto con il patrimonio o i proventi di una società, compresi i titoli di partecipazione;

f. approccio basato sulla deduzione corrispondente: la procedura designata con la denominazione «corresponding deduction approach» ai numeri 30.21,

1 RS 952.03

2022–......