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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
Appendice alla modifica della OFoP (n. II)
Allegato 4a (art. 77d cpv. 2)
Fondi propri minimi per i contributi al fondo di garanzia di controparti centrali qualificate
I fondi propri minimi per i contributi al fondo di garanzia di una banca quale membro compensatore di una controparte centrale qualificata si calcolano secondo la formula seguente:
𝑫𝑭
𝐦𝐚𝐱 (𝑲𝑪𝑪𝑷 ∙ ; 𝟖% ∙ 𝟐% ∙ 𝑫𝑭)
𝑫𝑭𝑪𝑪𝑷 + 𝑫𝑭𝑪𝑴
Legenda:
𝐾𝐶𝐶𝑃 indica i fondi propri minimi ipotetici della controparte centrale qualificata necessari alla copertura del rischio di credito della controparte nei confronti di tutti i membri compensatori e dei clienti dei membri compensatori;
𝐷𝐹𝐶𝐶𝑃 indica i fondi propri prefinanziati della controparte centrale qualificata, come i fondi propri che contribuiscono al fondo di garanzia, utili non distribuiti che devono essere utilizzati dalla controparte centrale qualificata per sostenere le perdite dovute all'inadempimento dei membri compensatori e che sono di rango pari o posteriore rispetto ai contributi prefinanziati al fondo di garanzia dei membri compensatori;
𝐷𝐹𝐶𝑀 indica il totale dei contributi prefinanziati al fondo di garanzia di tutti i membri compensatori;
𝐷𝐹 indica il contributo prefinanziato della banca al fondo di garanzia della controparte centrale qualificata;
𝐾𝐶𝐶𝑃, 𝐷𝐹𝐶𝐶𝑃 e 𝐷𝐹𝐶𝑀 sono calcolati dalla controparte centrale o da un’autorità competente conformemente ai numeri 54.28–54.36 CRE73.
73 Lo standard CRE è riportato nell’allegato 1 numero 4.