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Consultazione 2021/23: Revisione anticipata delle ordinanze concernenti il diritto sui medicamenti veterinari · 3 pagine
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Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente i requisiti per l’omologazione di medicamenti (Ordinanza per l’omologazione di medicamenti, OOMed)
Modifica del ...
Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto) ordina:
I
L’ordinanza del 9 novembre 20011 per l’omologazione di medicamenti è modificata come segue:
Titolo dopo l’art. 22
Sezione 5a: modifiche dell’omologazione di medicamenti secondo gli articoli 21–24, 25a e 25b OM
Art. 22a Classificazione delle modifiche
Le modifiche nelle singole categorie secondo gli articoli 21–24, 25a e 25b OM2, le condizioni da soddisfare all’occorrenza e i documenti da presentare in ciascun caso sono riportati agli allegati 7 e 7a.
Art. 22b cpv. 1
1Le modifiche secondo gli articoli 21–23, 25a e 25b OM3 possono essere raggruppate e inoltrate come domanda collettiva, a condizione che si tratti della stessa modifica per più medicamenti e che venga presentata per tutti la stessa identica documentazione.
II.
Alla presente ordinanza è aggiunto ora un allegato 7a.
RS ..........
1 RS 812.212.22
2 RS 812.212.21
3 RS 812.212.21
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