Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 85 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: revisione totale dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)

ASA rifiuta del tutto la nomina di consulenti per la protezione dei dati per gli organi federali. Ritiene che anche questo dovrebbe essere volontario e che si dovrebbe creare un incentivo corrispondente per la nomina. ASIP auspica un'esenzione dall'obbligo di nominare consulenti per la protezione dei dati per gli istituti di previdenza registrati secondo l'ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale.

Il Cantone di Friburgo critica che la disposizione dovrebbe specificare come garantire l'indipendenza dei consulenti per la protezione dei dati e le sanzioni previste in caso di mancata indipendenza. Inoltre, ritiene che vada chiarito che la relazione tra i responsabili della protezione dei dati e i responsabili della sicurezza delle informazioni. Eventualmente si potrebbe anche prevedere che questi compiti siano assegnati ad una sola persona.

3.2.28 Articolo 28 AP-OLPD: Requisiti e compiti

Titolo

HÄRTING Rechtsanwälte critica il titolo della disposizione. Questo andrebbe specificato per chiarire che la norma si applica esclusivamente agli organi federali.

Cpv. 2

Lett. a

SwissICT chiede di stralciare il capoverso 2 lettera a, poiché un obbligo generale di verifica sarebbe troppo ampio. I consulenti per la protezione dei dati potrebbero fungere solo da interlocutori.514 Classtime auspica l'introduzione di «classi di sensibilità dei dati», poiché la verifica del trattamento di dati personali deve essere svolta nel contesto dei casi d'applicazione e dei benefici del trattamento nonché della sensibilità.

I Cantoni e privatim criticano il fatto che non viene menzionato il compito di collaborazione all'applicazione delle norme sui dati, come previsto dall'articolo 10 capoverso 2, bensì solo la formazione e la consulenza. Si chiede un complemento.515

3.2.29 Articolo 29 AP-OLPD: Obblighi dell'organo federale

Cpv. 1

Il Cantone di Svitto osserva che i consulenti per la protezione dei dati non svolgono una funzione esterne all'organo di controllo della protezione dei dati, bensì specialisti interni e interlocutori per l'organo di controllo e l'ente pubblico responsabile. Pertanto, l’introduzione di diritti di consultazione globali non è da sostenere. Nello stesso senso, swissICT osserva che l'accesso è necessariamente legato ai compiti dei consulenti per la protezione dei dati e che la formulazione proposta è quindi troppo ampia.

Cpv. 2

Alcuni pochi partecipanti chiedono di precisare la disposizione nel senso che la pubblicazione di un indirizzo e-mail indicante la funzione dovrebbe essere sufficiente. Ciò permetterebbe di proteggere la personalità dei consulenti per la protezione dei dati.516

514 Cfr. commenti all'articolo 25 AP-OLPD.

515 Cantoni: AG, TG, SH, VD; organizzazioni: privatim.

516 Organizzazioni: BNS, analogamente anche ASA, Walderwyss.