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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 3, 10 capoverso 4, 12 capoverso 5, 16 capoverso 3, 25 capoverso 6, 28 capoverso 3, 33, 59 capoversi 2 e 3 della legge federale del

25 settembre 20201 sulla protezione dei dati (LPD),

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Capitolo 1 Disposizioni generali

Sezione 1 Sicurezza dei dati

Art. 1 Principi

1 Per valutare se i provvedimenti tecnici e organizzativi tesi a garantire la sicurezza dei dati sono adeguati al rischio si applicano i seguenti criteri:

a. lo scopo, il tipo, la portata e le circostanze del trattamento di dati;

b. la probabilità che si verifichi una violazione della sicurezza dei dati e le sue potenziali conseguenze per la persona interessata;

c. lo stato della tecnica;

d. le spese di implementazione.

2 I provvedimenti devono essere verificati a intervalli adeguati durante l’intera durata del trattamento.

Art. 2 Obiettivi di protezione

Per quanto possibile, i provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati devono soddisfare i seguenti obiettivi di protezione:

a. controllo dell’accesso ai dati: l’accesso delle persone autorizzate è limitato ai dati personali di cui abbisognano al fine di adempiere i loro compiti;

1 RS 235.1

2020–......