Progetto
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
[QR Code]
[Signature]
Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 8 capoverso 3, 10 capoverso 4, 12 capoverso 5, 16 capoverso 3, 25 capoverso 6, 28 capoverso 3, 33, 59 capoversi 2 e 3 della legge federale del
25 settembre 20201 sulla protezione dei dati (LPD),
ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Sezione 1 Sicurezza dei dati
Art. 1 Principi
1 Per valutare se i provvedimenti tecnici e organizzativi tesi a garantire la sicurezza dei dati sono adeguati al rischio si applicano i seguenti criteri:
a. lo scopo, il tipo, la portata e le circostanze del trattamento di dati;
b. la probabilità che si verifichi una violazione della sicurezza dei dati e le sue potenziali conseguenze per la persona interessata;
c. lo stato della tecnica;
d. le spese di implementazione.
2 I provvedimenti devono essere verificati a intervalli adeguati durante l’intera durata del trattamento.
Art. 2 Obiettivi di protezione
Per quanto possibile, i provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati devono soddisfare i seguenti obiettivi di protezione:
a. controllo dell’accesso ai dati: l’accesso delle persone autorizzate è limitato ai dati personali di cui abbisognano al fine di adempiere i loro compiti;
1 RS 235.1
2020–......