Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 85 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: revisione totale dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)
stesso modo, HÄRTING Rechtsanwälte vorrebbe che la fase sperimentale, in quanto test pilota, sia necessaria soltanto se è connessa ad un aumento del rischio per la persona interessata.
3.2.34 Articolo 34 AP-OLPD: Autorizzazione
SwissICT osserva che non sono specificate le conseguenze in caso di mancato rispetto della nLPD, o in quali casi l’autorizzazione possa essere revocata. In particolare, andrebbe specificata la pertinente procedura e le relative scadenze.
Cpv. 2
Santésuisse accoglierebbe con favore se, per la sicurezza della pianificazione, venisse definito un termine entro il quale ci si può aspettare un parere dell'IFPDT.
Inoltre, swissICT vorrebbe che il capoverso 2 lettera d parlasse di provvedimenti tecnici e organizzativi anziché di provvedimenti di sicurezza e di protezione dei dati. Inoltre, il capoverso 2 lettera e andrebbe stralciato, poiché un progetto di ordinanza non è necessario in ogni costellazione.
Cpv. 5
SwissICT è del parere che non è chiaro, per quanto riguarda il capoverso 5, se una proposta all'attenzione del Consiglio federale sia necessaria in ogni caso.
3.2.35 Articolo 35 AP-OLPD: Rapporto di valutazione
SwissICT chiede di stabilire che il rapporto deve essere consultato per ulteriori passi.
3.2.36 Articolo 36 AP-OLPD: Trattamento di dati per scopi impersonali
Si osserva che la disposizione è superflua, poiché la precisazione nell'articolo 36 AP-OLPD risulta già dall'articolo 39 nLPD.532 ASA aggiunge che la disposizione nell'ordinanza causerebbe pertanto solo confusione e creerebbe incertezza giuridica.
SwissICT osserva che l'articolo 39 nLPD si applica solo al trattamento dei dati per scopi non personali da parte di organi federali che conducono ricerche, pianificazioni o statistiche. Tali organi federali non dovrebbero essere tenuti a verificare se il trattamento per la ricerca, la pianificazione o la statistica possa ancora avere una componente personale.
3.2.37 Articolo 39 AP-OLPD: Comunicazione di direttive e decisioni
UPSC osserva che sarebbe opportuno definire nell'ordinanza stessa il momento in cui l'IFPDT è coinvolto nei progetti di atti normativi relativi al trattamento dei dati personali, alla protezione dei dati e all'accesso ai documenti ufficiali. Questo creerebbe certezza giuridica ed eviterebbe di lasciare troppo spazio all'interpretazione.
DFS chiede perché l'amministrazione federale debba comunicare le proprie direttive all'IFPDT in forma anonimizzata. Le direttive relative alla legge sulla protezione dei dati sono condizioni quadro che si rivolgono a diversi destinatari e dovrebbero quindi, di norma, sottostare al principio della trasparenza.
3.2.38 Articolo 41 AP-OLPD: Autocontrollo
Santésuisse suggerisce che anche l'IFPDT sia obbligato a tenere un registro delle attività di trattamento. Non è chiaro perché esentarlo da tale obbligo.533
532 Cantoni: AG, AI, GR, NW, SH, SZ, VD, ZH; organizzazioni: responsabile della protezione dei dati SZ/OW/NW, privatim, ASA, swissICT.
533 Anche l'organizzazione: HÄRTING Rechtsanwälte.