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Consultazione 2021/41: Modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione (riduzione del debito connesso alla pandemia di coronavirus) · 2 pagine

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Legge federale sulle finanze della Confederazione

2 Il termine per la compensazione del disavanzo del conto di ammortamento di cui all’articolo 17b capoverso 1 è prolungato fino alla chiusura dei conti del 2035.

3 In caso di eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione, il Consiglio federale sottopone per tempo all’Assemblea federale una proroga del termine di cui al capoverso 2 al massimo fino alla chiusura dei conti del 2039.

Variante 1 dell’art. 66c

Art. 66c Disposizione transitoria della modifica del ...

L’articolo 17e capoverso 1 è applicabile per la prima volta alla chiusura dei conti del 2022.

Variante 2 dell’art. 66c

Art. 66c Disposizione transitoria della modifica del ...

1 Nel primo consuntivo dopo l’entrata in vigore della presente modifica, la metà del disavanzo del conto di ammortamento è addebitata al conto di compensazione, purché quest’ultimo presenti un saldo sufficientemente elevato.

2 L’articolo 17e capoverso 1 è applicabile per la prima volta alla chiusura dei conti del 2022.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 L’articolo 17e è applicabile sino alla compensazione integrale del disavanzo del conto di ammortamento, ma al massimo sino al 31 luglio 2040.