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Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 89 pagine
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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
Modifica del …
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:
I
L’ordinanza del DEFR del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è
modificata come segue:
Art. 3b Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso
2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la
produzione di vino
Per la produzione di vino possono essere utilizzati soltanto prodotti e sostanze di cui all’allegato V parte D del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/77992.
Art. 3c Pratiche e trattamenti enologici nonché loro limitazioni
Sono consentiti pratiche e trattamenti enologici di cui all’allegato II parte VI numero 3 del Regolamento (UE) n. 2018/8483 nella versione secondo l’allegato 3b.
Disposizioni transitorie relative alla modifica del 31 ottobre 2012, cpv. 7
7Il termine di cui al capoverso 6, per i suinetti fino a 35 kg, è prorogato al 31 dicembre 2025.
II
Disposizioni transitorie relative alla modifica del ……….
RS ..........
1 RS 910.181
2 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/7790 della Commissione del XXXX relativo all’omologazione di prodotti e sostanze per l’utilizzo nella produzione biologica che abroga il Regolamento (CE) 889/2008, GU XXX del XXXX, pag. X; modificato da ultimo XXXX.
3 Cfr. nota a piè di pagina all’art. 3b. 2021–......