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Consultazione 2021/65: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 3 pagine
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Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 34a Aziende che forniscono servizi nei settori della consulenza, revisione contabile e amministrazione fiduciaria
1Le aziende che forniscono principalmente servizi nei settori della consulenza in ambito legale, fiscale, aziendale, gestionale o di comunicazione, nonché nei settori della revisione contabile o dell’amministrazione fiduciaria possono occupare secondo il modello di orario di lavoro annuale di cui al capoverso 3 lavoratori adulti che adempiono le seguenti condizioni:
a. dispongono di un’ampia autonomia nel loro lavoro e sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro;
b. ricoprono una funzione dirigenziale o sono specialisti in uno dei settori di cui al capoverso 1;
c. percepiscono un reddito annuo lordo, bonus compresi, superiore a 120 000 franchi, ridotto proporzionalmente in caso di impiego a tempo parziale, oppure dispongono di un titolo di studio almeno al livello di bachelor o al livello 6 del quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale o di un titolo di studio universitario equivalente.
2Il lavoratore e il datore di lavoro devono convenire per scritto l’occupazione secondo il modello di orario di lavoro annuale. Nella convenzione sono stabiliti in particolare il numero di ore di lavoro per anno civile o commerciale (numero di ore annuali) e la modalità di compensazione del lavoro straordinario. La convenzione può essere revocata in qualsiasi momento dal lavoratore o dal datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni sulla fine del rapporto di lavoro secondo il Codice delle obbligazioni (CO)2.
3All’occupazione di lavoratori secondo il modello di orario di lavoro annuale si applicano le seguenti disposizioni:
a. la durata della settimana lavorativa non può superare in alcun caso le 63 ore e, nella media annua, le 45 ore; il numero di ore annuali è ridotto proporzionalmente in caso di impiego a tempo parziale; le disposizioni relative alla durata massima della settimana lavorativa e al lavoro straordinario non sono applicabili;
b. alla fine dell’anno civile o commerciale il saldo delle ore di lavoro prestate in eccesso rispetto al numero di ore annuali convenuto non può superare le 170 ore; questo limite si riduce proporzionalmente in caso di impiego a tempo parziale;
c. le ore prestate in eccesso rispetto al numero di ore annuali devono essere compensate con un congedo almeno di uguale durata nell’anno civile o commerciale seguente oppure devono essere remunerate con un supplemento salariale del 25 per cento almeno;
d. la durata del lavoro diurno e serale, incluse le pause e lo straordinario, non può superare le 15 ore;
e. il riposo giornaliero è di almeno nove ore; nella media di quattro settimane è di almeno 12 ore;
f. il lavoro domenicale può essere svolto senza previa autorizzazione ufficiale al massimo sei domeniche all’anno per un massimo di cinque ore;
g. la durata giornaliera del lavoro svolto dev’essere registrata; non sono applicabili gli articoli 73a e 73b OLL 13.
4Il datore di lavoro che occupa lavoratori secondo il modello di orario di lavoro annuale deve adottare provvedimenti di prevenzione, in cooperazione con i lavoratori o la loro rappresentanza, nel settore della tutela della salute, atti ad affrontare in particolare i rischi psicosociali.
II
La presente modifica entra in vigore il ....
1 RS 822.112
2RS 220
3 RS 822.111
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