Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/70: Obbligo di notifica di ciberattacchi per i gestori di infrastrutture critiche · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
care le persone, i processi informatici, le macchine, gli apparecchi o gli impianti di telecomunicazione che partecipano a un processo di comunicazione mediante telecomunicazione». Alla lettera a è stato inserito il termine «cibersicurezza».
Capoverso 2
Il capoverso 2 riprende sostanzialmente il precedente capoverso 3, riformulandolo dal passivo all’attivo, chiarendo così che i dati vengono trattati dal NCSC. Inoltre sono stati specificati i presupposti che devono essere soddisfatti quando la persona interessata non viene informata del trattamento dei dati.
Capoverso 3
Al capoverso 3 viene precisato che le persone i cui elementi di indirizzo sono utilizzati senza autorizzazione devono esserne informate.
Articolo 76 Cooperazione a livello nazionale
Questo articolo costituisce la base legale per lo scambio di informazioni tra il NCSC e i gestori di infrastrutture critiche (cpv. 1 e 2) nonché tra il NCSC e i fornitori di servizi di telecomunicazione (cpv. 3 e 4).
Inoltre sono state apportate modifiche formali. Ad esempio, in ogni capoverso è stato specificato che la collaborazione è consentita purché sia necessaria per proteggere le infrastrutture critiche da ciber-rischi.
Capoversi 1 e 2
Lo scambio di informazioni tra il NCSC e i gestori di infrastrutture critiche disciplinato al capoverso 1 non è riservato soltanto alle infrastrutture critiche sottoposte all’obbligo di notifica, ma è rivolto a tutte le infrastrutture critiche interessate con sede in Svizzera.
Capoversi 3 e 4
Lo scambio di informazioni tra il NCSC e i fornitori di servizi di telecomunicazione viene disciplinato esplicitamente ai capoversi 3 e 4 perché sebbene la maggior parte lo siano, non tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione sono considerati infrastrutture critiche.
Articolo 76a Sostegno alle autorità
Questa è una disposizione nuova che disciplina quali informazioni il NCSC può mettere a disposizione di altre autorità, in quale misura e a quale scopo. In particolare definisce il contenuto e l’entità nonché il tipo e le modalità dello scambio di informazioni operato dal NCSC con il SIC, le autorità di perseguimento penale e i servizi cantonali competenti per la cibersicurezza (cpv. 2-4). Un aspetto importante della collaborazione tra il NCSC e queste autorità è lo scambio di informazioni sugli hacker stessi e sui metodi e le tattiche che utilizzano.
Capoverso 1
Nel primo capoverso di questo articolo, al contrario di quanto disposto nei capoversi successivi, non viene disciplinato lo scambio reciproco di informazioni, ma viene sancito il principio in base al quale il NCSC deve aiutare il SIC nello svolgimento dei suoi compiti con specifiche valutazioni sul numero, sul tipo e sulla portata dei ciberattacchi nonché con analisi tecniche dei ciber-rischi. Questo «quadro della situazione» non contiene dati personali o informazioni concreti o specifici, ma si limitano a fornire valutazioni statistiche e tecniche necessarie per la valutazione della situazione di minaccia e per assicurare il servizio di preallerta. Ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 LAIn il SIC è responsabile della valutazione della situazione di minaccia. Attraverso il servizio di notifica e l’obbligo di notifica il NCSC dispone di una fonte di informazioni importante in merito alla situazione di