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Consultazione 2021/76: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): test Covid-19 in caso di rinvio coatto · 2 pagine
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Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (test COVID-19 in caso di rinvio coatto)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …,
decreta:
I
La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 20051 viene modificata come segue:
Art. 72 Test COVID-19 in caso di rinvio coatto
1Al fine di garantire l’esecuzione dell’allontanamento (art. 64), dell’espulsione (art. 68) o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP2 oppure dell’articolo 49a o 49abisCPM3, gli stranieri sono tenuti a sottoporsi a un test COVID-19 se questo è richiesto dalle condizioni d’entrata dello Stato d’origine o di provenienza o dello Stato Dublino competente oppure dalle prescrizioni dell’impresa di trasporto aereo che effettua il trasporto.
2In caso di mancato adempimento dell’obbligo di cui al capoverso 1, le autorità competenti in materia di esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione possono sottoporre la persona interessata a un test COVID-19 contro la sua volontà, se non è possibile garantire l’esecuzione con altri mezzi più lievi. Durante l’esecuzione del test COVID-19 non può essere esercitata alcuna coercizione che potrebbe mettere in pericolo la salute della persona interessata.
3I test COVID-19 sono eseguiti da personale specificatamente formato a tale scopo. Se esso ritiene che l’esecuzione del test potrebbe mettere in pericolo la salute della persona interessata, non eseguirà il test.
1 RS 142.20
2 RS 311.0
3 RS 321.0
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