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Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 2 pagine

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Codice penale svizzero (CP) (Attuazione dell’articolo 10a Cost. )

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,

decreta:

I

Il Codice penale2 è modificato come segue:

Art. 332a

Contravvenzione1 Chi dissimula il proprio viso nei luoghi pubblici o privati aperti alla collettività e al divieto di dis-

simulare il pro- accessibili a pagamento o gratuitamente è punito con una multa.

prio viso

2 Non sono punibili dissimulazioni del viso:

a. nei luoghi di culto;

b. per proteggere e ripristinare la salute;

c. per garantire la sicurezza;

d. per proteggersi dalle condizioni climatiche;

e. per curare le usanze locali nonché in occasione di spettacoli artistici e di intrattenimento;

f. in occasione di interventi a scopo pubblicitario;

g. in occasione di interventi individuali e riunioni negli spazi pubblici, se la dissimulazione del viso è necessaria all’esercizio del diritto fondamentale della libertà di espressione o di riunione oppure se si tratta di un’espressione visiva di un’opinione che non compromette la sicurezza e l’ordine pubblici.

II

RS ..........

1 FF ...

2 RS 311.0

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