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Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 2 pagine
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Codice penale svizzero (CP) (Attuazione dell’articolo 10a Cost. )
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,
decreta:
I
Il Codice penale2 è modificato come segue:
Art. 332a
Contravvenzione1 Chi dissimula il proprio viso nei luoghi pubblici o privati aperti alla collettività e al divieto di dis-
simulare il pro- accessibili a pagamento o gratuitamente è punito con una multa.
prio viso
2 Non sono punibili dissimulazioni del viso:
a. nei luoghi di culto;
b. per proteggere e ripristinare la salute;
c. per garantire la sicurezza;
d. per proteggersi dalle condizioni climatiche;
e. per curare le usanze locali nonché in occasione di spettacoli artistici e di intrattenimento;
f. in occasione di interventi a scopo pubblicitario;
g. in occasione di interventi individuali e riunioni negli spazi pubblici, se la dissimulazione del viso è necessaria all’esercizio del diritto fondamentale della libertà di espressione o di riunione oppure se si tratta di un’espressione visiva di un’opinione che non compromette la sicurezza e l’ordine pubblici.
II
RS ..........
1 FF ...
2 RS 311.0
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