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Consultazione 2022/23: Modifica dell’ordinanza sui trapianti · 7 pagine
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Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (Ordinanza sui trapianti)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 16 marzo 20071 sui trapianti è modificata come segue:
Art. 7 Accertamento della morte
1 Qualora si debbano prelevare organi da una persona, la morte è accertata secondo le direttive dell’allegato 1.
2 Qualora si debbano prelevare soltanto tessuti o cellule da una persona la cui morte non è già stata accertata secondo l’allegato 1, l’accertamento deve avvenire secondo l’allegato 1a.
Art. 12b cpv. 3 e 4
3 Essa vigila sulla sicurezza degli investimenti del patrimonio del fondo e garantisce la liquidità necessaria. Il consiglio di fondazione dell’istituzione comune emana un regolamento sugli investimenti. Il reddito da capitale è destinato al fondo per i controlli postdonazione.
4 L’istituzione comune trasmette all’UFSP entro la fine di giugno un rapporto annuale sulla sua attività. Il rapporto è parte integrante dei rapporti di cui all’articolo 46 della legge del 26 settembre 20142 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie.
RS ..........
1 RS 810.211
2 RS 832.12
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