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Consultazione 2022/23: Modifica dell’ordinanza sui trapianti · 7 pagine

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Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 12f cpv. 1 e 1bis

1 Chi in Svizzera preleva da una persona vivente un organo destinato a un ricevente non assicurato presso un assicuratore svizzero (art. 14 cpv. 2 della legge sui trapianti) deve assicurarsi che il ricevente o il suo assicuratore estero paghi in anticipo al fondo per i controlli postdonazione le spese per il controllo postoperatorio dello stato di salute del donatore.

1bis Chi in Svizzera preleva da una persona vivente cellule staminali del sangue destinate a un ricevente con domicilio in Svizzera non assicurato presso un assicuratore svizzero (art. 14 cpv. 2 della legge sui trapianti) deve assicurarsi che il ricevente o il suo assicuratore estero paghi in anticipo al fondo per i controlli postdonazione le spese per il controllo postoperatorio dello stato di salute del donatore.

Art. 15a cpv. 1 lett. a e cpv. 4

1 Chi preleva organi a una persona vivente deve notificare all’UFSP i seguenti dati:

a. l’anno di nascita, il sesso, il gruppo sanguigno e la nazionalità del donatore e del ricevente;

4 Se il domicilio del donatore o del ricevente è all’estero, l’UFSP può trasmettere i dati in forma anonimizzata al Comitato per i trapianti di organi del Consiglio d’Europa.

II

1 Gli allegati 1, 2 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 1a secondo la versione qui annessa.

III

L’ordinanza del 21 settembre 20183 sui medicamenti è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 2

2 Il procedimento di fabbricazione degli espianti non standardizzabili destinati a un trapianto autologo necessita di un’omologazione di Swissmedic.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il ....

3 RS 812.212.21