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Consultazione 2022/24: Revisione del disciplinamento della terapia basata sulla prescrizione di eroina (HeGeBe) nell’ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti (ODStup) · 5 pagine

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Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti «%ASFF_YYYY_ID»

2Il medico competente o una persona da esso incaricata può somministrare e consegnare la diacetilmorfina anche a casa o presso un’istituzione esterna appropriata secondo l’articolo 14a.

3A un paziente possono essere consegnate dal medico competente o da una persona da esso incaricata fino a sette dosi giornaliere, se sono adempite le seguenti condizioni:

a. il paziente ha seguito una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina ininterrottamente per almeno sei mesi;

b. la salute e la situazione sociale del paziente sono sufficientemente stabilizzate;

c. il pericolo di abuso è valutato come molto esiguo.

4Su richiesta motivata del medico competente, l’UFSP può ridurre il periodo stabilito di cui al capoverso 3 lettera a se per il paziente è difficile recarsi regolarmente presso l’istituzione che dispone dell’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1, segnatamente in caso di comorbilità o di attività professionale.

5In casi eccezionali, su richiesta motivata del medico competente, l’UFSP può autorizzare la consegna a un paziente di dosi giornaliere fino a un mese se sono adempite le condizioni secondo il capoverso 3 lettere a e c, se egli deve viaggiare per un determinato periodo per motivi personali o professionali e se il suo stato è particolarmente ben stabilizzato.

6In caso di consegna o dispensazione di cui ai capoversi 3–5, il medico competente o la persona da esso incaricata prende contatto almeno due volte alla settimana con il paziente per verificare se quest’ultimo assume le dosi conformemente alla prescrizione. In caso di dubbio rinuncia alle possibilità di cui ai capoversi 3–5.

Art. 14 cpv. 1

1Le istituzioni per cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina (istituzioni di cura) sono istituzioni che possono dispensare e consegnare cure basate sulla prescrizione di questo stupefacente, e che:

a. dispongono dell’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1;

b. garantiscono una cura e un’assistenza interdisciplinari;

c. riuniscono le competenze specifiche del personale medico e di altri specialisti;

d. dispongono di sufficiente personale di cura e di assistenza;

e. dispongono di locali dotati dell’infrastruttura appropriata; e

f. sono in grado di garantire la sicurezza e la qualità nell’impiego della diacetilmorfina.

Art. 14a Istituzione esterna appropriata

1L’istituzione di cura può delegare la dispensazione e la consegna di diacetilmorfina a un’istituzione esterna appropriata se quest’ultima: