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Consultazione 2022/25: Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (LPTab, FF 2021 2327) · 3 pagine

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Legge sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche «%ASFF_YYYY_ID»

3. nei messaggi elettronici pubblicitari, a meno che non siano indirizzati direttamente ad adulti;

e. nei luoghi accessibili al pubblico che possono essere frequentati da minorenni.

2La pubblicità nonché le indicazioni di una promozione o di una sponsorizzazione a favore di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e oggetti che costituiscono un’unità funzionale con un prodotto del tabacco sono vietate se sono praticate mediante confronti di prezzi o promesse di accessori in omaggio.

3La pubblicità radiotelevisiva è disciplinata dalla legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione.

Art. 19 Restrizioni della promozione

1Le seguenti forme di promozione di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche nonché di oggetti che costituiscono un’unità funzionale con un prodotto del tabacco sono vietate:

a. la distribuzione gratuita di questi prodotti e oggetti;

b. la distribuzione di omaggi o premi;

c. la vendita attraverso personale di vendita mobile nei luoghi accessibili al pubblico che possono essere frequentati da minorenni.

2Il divieto non si applica:

a. alla promozione destinata esclusivamente alle persone attive professionalmente nel settore del tabacco;

b. alla promozione diretta e personale di sigari e cigarillos mediante degustazioni e promozioni destinate ai clienti nei luoghi non accessibili ai minorenni.

Art. 20 cpv. 1 lett. b

1La sponsorizzazione di manifestazioni in Svizzera è vietata se queste:

b. possono essere frequentate da minorenni.

Art. 27a Notifica delle spese per la pubblicità, la promozione e la

sponsorizzazione

1Chi fabbrica o importa prodotti del tabacco o sigarette elettroniche è tenuto a notificare ogni anno all’UFSP l’importo delle spese sostenute in Svizzera per la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione a favore di tali prodotti.

2È ammessa la notifica congiunta da parte di più imprese o delle loro associazioni di categoria dell’importo complessivo delle spese da esse sostenute.

3L’importo delle spese notificato individualmente dalle imprese non è accessibile al pubblico.

3 RS 784.40