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Consultazione 2022/25: Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (LPTab, FF 2021 2327) · 3 pagine
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Legge sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche «%ASFF_YYYY_ID»
3. nei messaggi elettronici pubblicitari, a meno che non siano indirizzati direttamente ad adulti;
e. nei luoghi accessibili al pubblico che possono essere frequentati da minorenni.
2La pubblicità nonché le indicazioni di una promozione o di una sponsorizzazione a favore di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e oggetti che costituiscono un’unità funzionale con un prodotto del tabacco sono vietate se sono praticate mediante confronti di prezzi o promesse di accessori in omaggio.
3La pubblicità radiotelevisiva è disciplinata dalla legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione.
Art. 19 Restrizioni della promozione
1Le seguenti forme di promozione di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche nonché di oggetti che costituiscono un’unità funzionale con un prodotto del tabacco sono vietate:
a. la distribuzione gratuita di questi prodotti e oggetti;
b. la distribuzione di omaggi o premi;
c. la vendita attraverso personale di vendita mobile nei luoghi accessibili al pubblico che possono essere frequentati da minorenni.
2Il divieto non si applica:
a. alla promozione destinata esclusivamente alle persone attive professionalmente nel settore del tabacco;
b. alla promozione diretta e personale di sigari e cigarillos mediante degustazioni e promozioni destinate ai clienti nei luoghi non accessibili ai minorenni.
Art. 20 cpv. 1 lett. b
1La sponsorizzazione di manifestazioni in Svizzera è vietata se queste:
b. possono essere frequentate da minorenni.
Art. 27a Notifica delle spese per la pubblicità, la promozione e la
sponsorizzazione
1Chi fabbrica o importa prodotti del tabacco o sigarette elettroniche è tenuto a notificare ogni anno all’UFSP l’importo delle spese sostenute in Svizzera per la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione a favore di tali prodotti.
2È ammessa la notifica congiunta da parte di più imprese o delle loro associazioni di categoria dell’importo complessivo delle spese da esse sostenute.
3L’importo delle spese notificato individualmente dalle imprese non è accessibile al pubblico.