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Consultazione 2022/28: Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2022 · 3 pagine

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Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 19 capoverso 1, 27 capoverso 2 e 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19911 sulla protezione delle acque (LPAc),

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Art. 47a Controllo delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio

1I Cantoni rilevano e controllano ogni quattro anni le aree di riempimento e i piazzali di lavaggio degli utenti a titolo professionale o commerciale di prodotti fitosanitari in cui vengono riempiti o puliti irroratrici e nebulizzatori. Si assicurano che eventuali lacune riscontrate siano colmate immediatamente se la gravità del rischio lo richiede oppure, entro due anni al più tardi.

2Ogni anno i Cantoni presentano un rapporto all’UFAM sullo stato dei rilevamenti, delle ispezioni, delle lacune riscontrate e della loro rimozione.

Art. 48 cpv 3

3Conformemente alle disposizioni dell’UFAM, entro il 1° giugno di ogni anno i Cantoni comunicano all’UFAM i risultati delle indagini e degli accertamenti sulla presenza di pesticidi nelle acque.

Art. 48a Segnalazione del superamento di valori limite

1L’UFAM segnala ai servizi di omologazione dei prodotti fitosanitari e dei biocidi i pesticidi ai fini di una verifica nell’ambito dell’omologazione se:

a. questi o i loro prodotti di degradazione superano ripetutamente e ampiamente il valore limite di 0,1 μg/l nelle acque che assicurano l’approvvigionamento in acqua potabile o previste per questo scopo (art. 9 cpv. 3 lett. a LPAc); o

1RS 814.20

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