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Consultazione 2022/28: Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2022 · 3 pagine

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Ordinanza sulla protezione delle acque «%ASFF_YYYY_ID»

b. questi superano ripetutamente e ampiamente i valori limite ecotossicologici nelle acque superficiali (art. 9 cpv. 3 lett. b LPAc).

2Come valori limite ecotossicologici si applicano le esigenze relative alla qualità delle acque espresse in valori numerici secondo l’allegato 2 cifra 11 capoverso 3 tabella numero 4, divergenti del valore generale di 0,1 μg/l.

3Secondo l’articolo 9 capoverso 3 LPAc, un valore limite è considerato superato ripetutamente e ampiamente se:

a. nel corso di un anno è superato in almeno tre Cantoni e, a livello nazionale, nel cinque per cento di tutte le acque esaminate e, inoltre, se è superato anche in almeno cinque corsi d’acqua diversi; e

b. il superamento di cui alla lettera a è misurata durante almeno due dei cinque anni consecutivi.

Disposizione transitoria concernente la modifica del ….

1Secondo l’articolo 47a i Cantoni effettuano un rilevamento e un’ispezione delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio per la prima volta entro il 31 dicembre 2026. Nei luoghi in cui le acque di scarico contaminate da prodotti fitosanitari sono sversate in un corso d’acqua o in una stazione comunale di depurazione delle acque di scarico o sussiste la possibilità di infiltrazione, tali lacune devono essere colmate a seconda della gravità del rischio per il corso d’acqua immediatamente, in ogni caso tuttavia entro il 31 dicembre 2028.

2Entro il 31 dicembre 2024, i Cantoni devono presentare all’UFAM un rapporto sulle zone e le aree di protezione delle acque sotterranee (art. 29 e art. 46 cpv. 1bis) presenti sul loro territorio che non sono ancora state individuate o prese in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione nonché sulle misure di protezione ancora da adottare (art. 31).

3Il rapporto comprende, in particolare:

a. una lista delle zone e aree di protezione delle acque sotterranee,

b. una lista delle captazioni di interesse pubblico d’acqua sotterranea,

c. la descrizione delle misure di protezione,

d. le competenze,

e. un calendario per l’attuazione.

4I Cantoni provvedono affinché:

a. le zone e aree di protezione delle acque sotterranee siano prese in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e delimitate entro il 31 dicembre 2030;

b. le misure di protezione non ancora adottate siano attuate entro il 31 dicembre 2034.