Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/33: Colmare una lacuna relativa alla responsabilità penale nella legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 5 pagine

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Procedura di consultazione relativa all’iniziativa parlamentare 18.489 «Legge sull’infrastruttura finanziaria. Pena nel caso di indicazioni inveritiere o incomplete nelle offerte pubbliche di acquisto»

al reato intenzionale, escludendo quello commesso per negligenza. Chiedono altresì che in futuro si rinunci alla punibilità della negligenza anche in relazione all’articolo 153 LInFi. Raiffeisen invita inoltre a verificare se gli istituti finanziari non debbano essere esclusi completamente dalla punibilità.

3.2 Pareri

Necessità di intervenire

I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD e ZG, il PLR, l’Alleanza del Centro, il PSS, Swiss Banking, Raiffeisen, l’USS, l’usam, Travail.Suisse e il CP condividono espressamente la necessità di intervenire conformemente al progetto presentato. L’UDC, per contro, respinge il progetto, qualificandolo come superfluo. Allo stato attuale vi sarebbe già la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto a verificare il prospetto dell’offerta nel momento di un’offerta pubblica di acquisto segnalandone eventuali irregolarità. Sarebbe pertanto fortemente nell’interesse degli offerenti pubblicare informazioni complete e corrette. Una nuova fattispecie penale, superflua secondo il parere dell’UDC, alimenterebbe non solo il rischio di un’eccessiva burocratizzazione, ma anche una certa tendenza a banalizzare le fattispecie penali in generale.

Rapporto con la valutazione della LInFi

Economiesuisse, Swiss Banking, Raiffeisen e SwissHoldings non vedono la ragione né l’urgenza per introdurre in un progetto distinto la nuova disposizione penale in discussione anticipandola rispetto al riesame complessivo e alla modifica cui la LInFi è attualmente sottoposta. Di contro, l’USS sostiene un’attuazione rapida del progetto, per la quale non vi sarebbe necessità di attendere il rapporto del Dipartimento federale delle finanze relativo alla valutazione della LInFi.

Punibilità per negligenza

Economiesuisse, Swiss Banking, Raiffeisen e SwissHoldings sostengono la necessità di limitare la punibilità al reato intenzionale, rinunciando quindi alla punibilità per negligenza. Contestualmente chiedono che in futuro si rinunci alla punibilità per negligenza anche nel vigente articolo 153 LInFi. Il diritto penale andrebbe considerato come «ultima ratio» e il reato commesso per negligenza nel caso della fattispecie in discussione non sarebbe degno di pena.

Altre osservazioni

Raiffeisen invita a verificare se gli istituti finanziari siano da escludere completamente dalla punibilità, analogamente alla disposizione dell’articolo 92 della legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (LSerFi, RS 950.1). Nel caso di istituti finanziari assoggettati a vigilanza, la FINMA avrebbe la facoltà di intervenire sul piano prudenziale e disporrebbe anche del relativo potere disciplinare. Il diritto penale dovrebbe rimanere l’«ultima ratio».