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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)
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Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 n. 32
1Nella presente ordinanza e nelle ordinanze del Dipartimento federale dell’interno (DFI) o dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) fondate su di essa s’intende per:
32. Ridistribuzione di derrate alimentari: processo tramite il quale vengono recuperate, raccolte e distribuite derrate alimentari in eccesso e in condizioni ineccepibili, che verrebbero altrimenti smaltite.
Art. 8 cpv. 4
4Il DFI fissa i criteri per la ridistribuzione di derrate alimentari.
Art. 15 cpv. 1 lett. i n. 1 e k e cpv. 1bis
1I nuovi tipi di derrate alimentari sono derrate alimentari che non sono ancora state utilizzate prima del 15 maggio 1997 in misura significativa per il consumo umano né in Svizzera né in uno Stato membro dell’UE e che rientrano in una delle seguenti categorie:
i. vitamine, minerali e altre sostanze:
1. per cui è stato utilizzato un processo di fabbricazione di cui alla lettera g, oppure
k. Abrogata
RS ...
1RS 817.02
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