Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio della sicurezza alimentare e di veteri-

naria USAV

Commento all’ordinanza sulle derrate alimentari e gli

oggetti d’uso

(ODerr; RS 817.02)

del ...

I. Situazione iniziale

Con la presente revisione vengono attuate le mozioni 19.3112 Munz «Stop allo spreco alimentare» e 20.3910 CSEC-S «Dichiarazione del Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria», entrambe adottate dal Parlamento.

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Infine, la formulazione di varie disposizioni viene chiarita e adeguata allo stato attuale del diritto comunitario.

II. Commento alle singole disposizioni

Art. 2 cpv. 1 n. 32

Viene introdotto in questo articolo il concetto di ridistribuzione di derrate alimentari con una riformulazione del numero 2.1 degli orientamenti dell’UE sulle donazioni alimentari (2017/C 361/011).

Art. 8 cpv. 4

Questa disposizione ha lo scopo di attuare la mozione 19.3112 Munz «Stop allo spreco alimentare». Secondo l’autrice della mozione, la consegna delle derrate alimentari invendute è un dovere etico oltre che un imperativo ecologico. ’’Il regolamento (UE) 2021/3822 introduce le condizioni quadro per la ridistribuzione delle eccedenze alimentari. Esse fanno parte del pacchetto igiene e vengono ora riprese nel diritto svizzero. È necessario creare a livello di Dipartimento un quadro giuridico chiaro con le condizioni che devono essere soddisfatte per la ridistribuzione di derrate alimentari (si veda il proposto articolo 27a dell’ordinanza sui requisiti igienici, RS 817.024.2). Vengono disciplinate in modo chiaro le responsabilità e definiti i processi per garantire la sicurezza alimentare. Per la regolamentazione a livello di Dipartimento viene creata una corrispondente delega.

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Art. 15 cpv. 1 lett. i n. 1 e k e cpv. 1bis

La definizione di nuovo tipo di derrata alimentare con le categorie è stata ripresa dall’articolo 3 capoverso 2 lettera a del regolamento (UE) 2015/22833. Poiché l’articolo 3 capo 2 lettera a ix) primo trattino del regolamento (UE) 2015/2283 fa riferimento alla lettera a vii) di questo capoverso, («fabbricate con un processo di produzione non tradizionale prima del 15 maggio 1997»), l’articolo 15 capoverso 1 lettera

1 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, orientamenti dell’UE sulle donazioni alimentari, (2017/C 361/01) del 25.10.2017.

2 REGOLAMENTO (UE) 2021/382 DELLA COMMISSIONE, del 3 marzo 2021, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare, aggiornato il 3.3.2021

3 Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, GU. L 327 dell’ 11.12.2015, pag. 1. BLV-D-FC623401/310