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Consultazione 2022/4: Modifica della legge sull’energia · 2 pagine
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Legge federale sull’energia (LEne)
Modifica del …
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data],
decreta:
I
La legge federale del 30 settembre 20161 sull’energia è modificata come segue:
Inserire dopo il titolo della sezione 2
Art. 9a Concezione per le energie rinnovabili
1La Confederazione elabora una concezione ai sensi dell’articolo 13 della legge federale del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio (LPT) riguardante gli impianti per l’impiego di energie rinnovabili nei settori dell’energia idroelettrica e del l’energia eolica (concezione per le energie rinnovabili).
2Dopo avere effettuato una ponderazione degli interessi coinvolgendo le autorità preposte, la Confederazione definisce nella concezione per le energie rinnovabili le ubicazioni degli impianti più importanti per lo sviluppo dell’approvvigionamento energetico e descrive tali impianti.
3Il Consiglio federale stabilisce a partire da quali dimensioni e da quale importanza tali impianti possono figurare nella con cezione per le energie rinnovabili.
Art. 10 cpv. 1 terzo periodo
1... È fatto salvo l’articolo 10a.
Art. 10a Definizione quale dato acquisito nei piani direttori secondo la concezione per le energie rinnovabili
1I Cantoni definiscono nei loro piani direttori quale dato acquisito le ubicazioni degli impianti idroelettrici e degli impianti eolici più importanti tenendo conto della concezione per le energie rinnovabili.
2Se dalla ponderazione degli interessi effettuata con le autorità preposte emerge che la concezione per le energie rinnovabili non può essere attuata come previsto, i Cantoni lo indicano nei loro piani direttori.
3Le ubicazioni di categoria dato acquisito di cui al capoverso 1 non sono impugnabili direttamente.
4Il Consiglio federale disciplina i termini per l’adattamento dei piani direttori cantonali.
Inserire prima del titolo del capitolo 3
Art. 14a Procedura cantonale di approvazione dei piani
1I Cantoni prevedono per gli impianti idroelettrici e gli impianti eolici più importanti secondo l’articolo 10a capoverso 1 una procedura di approvazione dei piani concentrata.
2Nel corso della procedura di approvazione dei piani è regolamentato l’uso ammissibile del suolo, inclusi le opere di allaccia mento e i cantieri necessari. Inoltre, durante la procedura sono rilasciate tutte le autorizzazioni di competenza dei Cantoni e dei Comuni necessarie a un progetto nonché eventuali concessioni e diritti di espropriazione.
3L’autorità incaricata dell’approvazione dei piani è l’Esecutivo cantonale. Esso può delegare t ale competenza a un servizio amministrativo cantonale.
4La decisione di approvazione dei piani può essere oggetto di ricorso innanzi al tribunale cantonale superiore conformemente all’articolo 86 capoverso 2 della legge del 17 giugno 20053 sul T ribunale federale. La decisione di tale tribunale può essere impugnata innanzi al T ribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico .
5Per quanto possibile, l’istanza di ricorso adotta una decisione con effetto riformatorio .
RS ..........
1 RS 730.0
2RS 700
3 RS 173.110
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