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Consultazione 2022/4: Modifica della legge sull’energia · 2 pagine

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Legge sull’energia « %ASFF_YYYY_ID»

Art. 75a Disposizione transitoria della modifica del [data]

1Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di legge cantonali concernenti la procedura di approvazione dei piani concentrata secondo l’articolo 14a si applicano per analogia, come diritto cantonale sussidiario, gli articoli 16–17 della legge del 24 giugno 19024 sugli impianti elettrici. In alternativa e fino all’entrata in vigore delle disposizioni di legge cantonali, gli Esecutivi cantonali possono disciplinare provvisoriamente la procedura di approvazione dei piani concentrata a livello di ordinanza.

2Alla procedura cantonale di approvazione dei piani secondo l’articolo 14a sono assoggettati tutti i progetti per l’impiego di energie rinnovabili per i quali al momento dell’entrata in vigore della modifica del [data]:

a. le autorità cantonali competenti secondo l’articolo 26 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio non hanno ancora approvato il necessario piano di utilizzazione riferito al progetto ; o

b. l’autorità di prima istanza non ha ancora rilasciato le necessarie autorizzazioni cantonali e comunali da coordinare con il piano di utilizzazione secondo l’articolo 25a capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.

3Per i progetti di cui al capoverso 2, i piani di utilizzazione di base e le concessioni passati in giudicato al momento dell’entrata in vigore della modifica del [data] e per i quali non è necessaria alcuna modifica, devono essere integrati nella procedura di approvazione dei piani come basi vincolanti.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

2. Legge federale del 14 dicembre 19906 sull’imposta federale diretta

Art. 32 cpv. 2 primo periodo

2Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i costi per la realizzazione di impianti solari, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi. ...

3. Legge federale del 14 dicembre 19907 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei comuni

Art. 9 cpv. 3 primo periodo

3Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i costi per la realizzazione di impianti solari, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi. ...

4. Legge federale del 22 giugno 19798 sulla pianificazione del territorio

Art. 18a cpv. 1 primo periodo

1Nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti o alle facciate non neces sitano dell’autorizzazione di cui all’articolo 22 capoverso 1. ...

5. Legge federale del 22 dicembre 19169 sull’utilizzazione delle forze idriche

Art. 60 cpv. 1

1La procedura per la concessione da darsi dalle autorità cantonali è regolata dai Cantoni, fatt i salvi gli articoli 14a e 75a capoversi 1– 3 della legge federale sull’energia del 30 settembre 201610 e le disposizioni che seguono.

III

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

4 RS 734.0

5RS 700

6 RS 642.11

7 RS 642.14

8RS 700

9 RS 721.80

10 RS 730.0