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Consultazione 2022/51: 22.431 n Iv. pa. CSSS-CN. Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni di cui all’articolo 37 capoverso 1 LAMal in caso di comprovata penuria di medici · 2 pagine
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Art. 37 cpv. 1bis
1bisI Cantoni possono esonerare fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera a in possesso di uno dei seguenti titoli federali di perfezionamento o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 LPMed) dal soddisfare la condizione di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l’offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati:
a. medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento;
b. medico generico quale unico titolo di perfezionamento;
c. pediatria;
d. psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza.
Minoranza (Glarner, Aeschi Thomas, Amaudruz, Rösti, Rüegger, Schläpfer)
Art. 37 cpv. 1bislett. d
d. Stralciare
Minoranza (Silberschmidt, Dobler, Nantermod, Sauter)
Art. 37 cpv. 1bise 1ter
1bisStralciare
1terIl Consiglio federale può prevedere che, in caso di comprovata massiccia penuria, siano possibili eccezioni alla condizione di cui al primo periodo del capoverso
1. Il Consiglio federale effettua una valutazione dell’attuazione.
2Gli istituti di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 1 e 1bis.
3I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1bise 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificata ai sensi dell’articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 20154 sulla cartella informatizzata del paziente.
II
1La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
2Entra in vigore il ... 2023 con effetto sino al 31 dicembre 2027.