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Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 5 pagine

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Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini «%ASFF_YYYY_ID»

1Il diritto al compenso per l’utilizzazione di pubblicazioni giornalistiche secondo l’articolo 37a inizia con la loro pubblicazione; si estingue dopo due anni.

2La durata del diritto al compenso si calcola dal 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la pubblicazione.

Art. 40 cpv. 1 lett. b

1Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione:

b. l’esercizio dei diritti al compenso previsti negli articoli 13, 13a, 20, 24c, 35, 35a, 37a e 37c.

Art. 49 cpv. 2bis

2bisLe società ripartiscono il prodotto della loro gestione secondo l’articolo 37a proporzionalmente alle spese sostenute dalle imprese mediatiche e al contributo delle pubblicazioni giornalistiche all’adempimento del fabbisogno di informazioni. Le spese sostenute comprendono in particolare le rimunerazioni corrisposte agli autori delle opere giornalistiche utilizzate nelle pubblicazioni giornalistiche.

Inserire prima del titolo quinto

Art. 60a Compenso alle imprese mediatiche

1Per il calcolo del compenso secondo l’articolo 37a devono essere tenute in considerazione in particolare le spese sostenute dalle imprese mediatiche nel quadro di una gestione razionale o le entrate conseguite per mezzo dell’utilizzazione delle pubblicazioni giornalistiche.

2[VARIANTE 1] Se la messa a disposizione risulta da una ricerca, deve inoltre essere tenuto in considerazione il numero di ricerche legate all’attualità.

2[VARIANTE 2] Se la messa a disposizione risulta da una ricerca, deve inoltre essere tenuto in considerazione il numero di ricerche legate all’attualità. Se gli utenti di servizi compiono gli atti di cui all’articolo 37a capoverso 2, deve essere tenuto in considerazione il numero di contributi degli utenti legati all’attualità.

Art. 83a Disposizione transitoria della modifica del...

Il compenso previsto nell’articolo 37a è dovuto a contare dall’entrata in vigore della presente legge; può essere rivendicato dopo l’approvazione della tariffa corrispondente.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.