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Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 5 pagine
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Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali
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b. l’autorità cantonale di esecuzione competente non ha riscontrato gravi carenze durante i controlli.
5Per la formazione di cui all’articolo 102 capoverso 5 OPAn l’organizzazione di formazione può specificare un numero di animali sui quali deve essere effettuata la cura degli zoccoli o degli unghioni. Il loro trattamento deve corrispondere a una durata di 480 ore. Un terzo di queste ore può essere eseguito in modo autonomo. Tutti i trattamenti devono essere documentati.
Art. 5b cpv. 1
1La formazione comprende una parte teorica e un periodo di pratica in una o in diverse aziende di cui all’articolo 198c OPAn. Il periodo di pratica si svolge in modo specifico per ogni gruppo di animali e prevede almeno quattro gruppi di animali di cui all’articolo 5d capoverso 1.
Art. 7 cpv. 2 lett. abis
2La parte pratica si svolge in modo specifico per ogni gruppo di animali sotto la supervisione di un trasportatore di animali esperto e dura:
abis. per il personale addetto al trasporto di equidi almeno due giorni lavorativi, che devono essere impiegati per gli equidi;
Art. 9 cpv. 1 lett. g, h e i
1La parte pratica si svolge in modo specifico per ognuno dei seguenti gruppi di animali:
g. animali da laboratorio;
h. animali selvatici; e
i. equidi.
Art. 14 cpv. 1
1L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 203a OPAn è di fornire ai formatori dei detentori di animali conoscenze approfondite riguardo alle esigenze particolari degli animali e alla loro detenzione adeguata.
Art. 40 Forma e durata della formazione
La formazione si svolge sotto forma di un corso della durata di almeno tre ore o di un periodo di pratica durante almeno tre manifestazioni in un’azienda di cui all’articolo 198c OPAn, sotto la direzione di un titolare del rispettivo attestato di competenza.