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Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 5 pagine
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Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (Ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAn)
Modifica del ...
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del 5 settembre 20081 sulla formazione in protezione degli animali è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 76 capoverso 3, 190 capoverso 3, 197 capoverso 3, 198 capoverso 3, 198c capoverso 2 e 202 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 aprile 20082 sulla protezione degli animali (OPAn),
Art. 2 cpv. 1
1L’obiettivo della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 4 o 103 lettera e OPAn è insegnare al detentore di animali o alla persona responsabile dell’accudimento degli animali a trattarli con riguardo e in modo corretto, a detenerli in modo adeguato, a mantenerli in buona salute, ad allevarli in modo responsabile e ad assicurare lo sviluppo di una progenie sana.
Art. 3 Forma e durata della formazione
1La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica nonché un periodo di pratica in un’azienda di cui all’articolo 198c OPAn.
2La parte teorica e la parte pratica comprendono complessivamente al minimo 40 ore, di cui almeno 20 sono dedicate alla parte teorica e almeno 10 alla parte pratica.
RU ..........
1 RS 455.109.1
2 RS 455.1
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