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Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 23 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
Concerne soltanto il testo francese
Art. 2 cpv. 3 lett. mbise mter
3Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:
mbis. misure che riducono l’aggravio: misure, come l’adeguamento delle condizioni di detenzione o di cura, attraverso le quali si riduce l’aggravio di un animale in un centro di detenzione di animali da laboratorio o in un esperimento;
mtercriteri d’interruzione: eventi o sintomi determinati in anticipo al verificarsi dei quali:
1 un animale nell’esperimento deve essere abbattuto,
2 un animale deve essere escluso dall’esperimento ed eventualmente abbattuto;
Art. 3 cpv. 2
Concerne soltanto il testo francese
Art. 15 cpv. 2
2Le persone esperte possono eseguire i seguenti interventi senza anestesia:
RS ..........
1 RS 455.1
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