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Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 5 pagine
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Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali
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Art. 51a Insegnamento online
1La parte teorica della formazione può essere svolta interamente tramite una piattaforma didattica, a condizione che tutti i partecipanti possano sempre essere chiaramente identificati.
2Lo svolgimento mediante altri mezzi elettronici può comprendere al massimo un quarto della parte di formazione teorica.
Art. 58 Svolgimento dell’esame
1Le organizzazioni di formazione di cui all’articolo 198a OPAn organizzano gli esami al termine della formazione specialistica non legata a una professione.
2I Cantoni o l’organizzazione da essi incaricata organizzano gli esami di cui all’articolo 76 capoverso 3 OPAn che permettono di ottenere l’autorizzazione a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani.
Art. 59 cpv. 3
3Il comitato di sorveglianza è responsabile del corretto svolgimento dell’esame in conformità al regolamento d’esame.
Art. 60 cpv. 1 e 2
1Gli organizzatori nominano i periti d’esame che soddisfano al minimo i requisiti di cui all’articolo 203 o 203a OPAn per le materie oggetto dell’esame.
2Per lo svolgimento dell’esame occorre designare, oltre al perito d’esame, almeno un’altra persona indipendente. Nel caso dell’esame orale, questa persona deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 203 o 203a OPAn.
Art. 62 cpv. 2
2L’organizzazione competente decide in merito all’ammissione all’esame.
Titolo dopo l’art. 67
Sezione 3: Ricorso
Art. 68
1Il ricorso contro un esame non superato può essere presentato entro 30 giorni.
2Gli organizzatori di formazioni specialistiche non legate a una professione designano un’istanza di ricorso.
3L’istanza di ricorso per gli esami non superati ai sensi dell’articolo 76 capoverso 3 OPAn si basa sul diritto cantonale relativo alla procedura amministrativa. Se diversi Cantoni incaricano congiuntamente un’organizzazione di organizzare gli esami, quest’ultima designa l’istanza di ricorso.