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Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 3 pagine

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Ordinanza dell’USAV concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale

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Art. 29 cpv. 1 e 1bis

1Le notifiche relative ai centri di detenzione di animali da laboratorio devono contenere per ogni anno civile le indicazioni seguenti:

a. il numero di animali nati nel centro di detenzione di animali da laboratorio, stabilito al più tardi al settimo giorno dalla nascita;

b. il numero di animali importati dall’estero;

c per i pesci e gli anfibi importati dall’estero come uova o in stadi larvali: il numero di animali che raggiungono lo stadio di assunzione di cibo autonoma nel centro di detenzione di animali da laboratorio;

d. per l’ulteriore destinazione d’uso degli animali di cui alle lettere a–c da notificare, suddivisi nel modo seguente:

1. il numero di animali utilizzati negli esperimenti sugli animali,

2. il numero di animali utilizzati per l’allevamento,

3. il numero di animali consegnati vivi a terzi,

4. il numero di animali uccisi che non sono stati utilizzati né per gli esperimenti sugli animali né per l’allevamento e che non sono stati consegnati vivi,

5. il numero di animali morti spontaneamente,

6. il numero di animali la cui destinazione d’uso durante l’anno civile in questione è ancora sconosciuta.

1bisL’ulteriore destinazione d’uso degli animali di cui al capoverso 1 lettera d numero 6 deve essere comunicata nell’anno successivo.

II

L’allegato 1 è modificato come segue:

Lett. e e g

e. iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi ai topi e ai ratti;

g. editing del genoma mediante CRISPR/Cas9.

III

1Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il ....

2L’articolo 29 capovers1 e 1bisentra in vigore il ... (2 anni dopo l’entrata in vigore).