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Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 3 pagine
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Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese FF ...
Art. 197 n. 143
14. Disposizioni transitorie dell’art. 129a (Imposizione particolare dei grandi
gruppi di imprese)
1Il Consiglio federale emana le prescrizioni concernenti l’imposizione minima di grandi gruppi di imprese multinazionali che saranno necessarie fino all’entrata in vigore delle disposizioni di legge.
2A tal fine osserva i principi seguenti:
a. le prescrizioni sono applicabili alle unità operative di un gruppo di imprese multinazionale che consegue una cifra d’affari annua consolidata di 750 milioni di euro;
b. se in Svizzera o in un’altra Giurisdizione fiscale le imposte determinanti delle unità operative sono complessivamente inferiori all’aliquota d’imposta minima del 15 per cento degli utili determinanti, la Confederazione preleva un’imposta integrativa per compensare la differenza tra l’aliquota d’imposta effettiva e quella minima;
c. sono determinanti in particolare le imposte dirette contabilizzate nel conto economico dell’unità operativa;
d. l’utile determinante di un’unità operativa corrisponde all’utile o alla perdita calcolati nel conto economico di tale unità operativa per il conto annuale del gruppo di imprese allestito secondo uno standard di presentazione dei conti riconosciuto, prima di dedurre le transazioni tra le unità operative e tenuto conto di altre correzioni. Gli utili e le perdite correlati alla navigazione internazionale non sono presi in considerazione;
e. l’aliquota d’imposta effettiva di una Giurisdizione fiscale è calcolata dividendo la somma delle imposte determinanti di tutte le unità operative in questa Giurisdizione fiscale per la somma degli utili determinanti di queste unità operative;
f. l’imposta integrativa di una Giurisdizione fiscale è calcolata moltiplicando l’utile eccedente con l’aliquota dell’imposta integrativa;
g. l’utile eccedente di una Giurisdizione fiscale corrisponde alla somma degli utili determinanti di tutte le unità operative in questa Giurisdizione fiscale al netto della deduzione ammessa per gli investimenti materiali e i costi del personale;
h. l’aliquota dell’imposta integrativa di una Giurisdizione fiscale risulta dalla differenza positiva tra l’aliquota del 15 per cento e l’aliquota d’imposta effettiva;
3 Il numero definitivo delle presenti disposizioni transitorie sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.